Stalking condominiale: cos’è e come tutelarsi.
Secondo la Corte di Cassazione (Cass. V Sez. Penale, Sent. n. 38766 del 22 settembre 2023), integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco temporale, purché idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo al contrario necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.
Cos’è il reato di Stalking condominiale
Occorre in primo luogo specificare che il reato di stalking condominiale non è un reato specifico, bensì una figura delittuosa di creazione giurisprudenziale volta a descrivere e collocare le condotte configuranti il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), all’interno della compagine condominiale.
In altre parole, lo stalking condominiale altro non è che il reato di atti persecutori applicato, appunto, in ambito condominiale.
Ciò posto, la norma cui fare riferimento per verificare che nel concreto si sia realizzata la condotta tipica dello stalking è l’art. 612 bis c.p. che punisce “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita“.
Come si evince dalla norma incriminatrice, perché si configuri il reato di stalking occorre che siano state poste in essere minacce o molestie che, in quanto reiterate nel tempo, cagionino nella persona che le subisce un grave e perdurante stato di ansia o la costringano ad attuare cambiamenti nelle proprie abitudini di vita.
Di conseguenza ricorre lo stalking condominiale ove le condotte sopra enunciate si sviluppino in ambiente condominiale, tra vicini di casa.
Vediamo ora qualche esempio.
La Cassazione ritiene configurato il reato in parola ove una persona subisca da un condomino atti quali appostamenti sul luogo di lavoro e in prossimità della propria abitazione, aggressioni verbali o telefonate indesiderate o minacce e da queste derivi la causazione di un perdurante e grave stato di ansia, ovvero del cambiamento delle abitudini di vita (Cass. 15625/2021).
Ben inteso che il grave stato di ansia o il cambiamento nelle abitudini di vita possono consistere anche solo nell’adozione di misure di tutela quali installazione di sistemi di allarme, ovvero nella verifica tramite lo spioncino posto sulla porta di casa della presenza del condomino che pone in essere le condotte su descritte, ovvero nel cambiamento degli orari dei propri spostamenti.

Cosa dice la più recente pronuncia della Cassazione
La Quinta Sezione Penale della Cassazione, con la Sentenza 38766 del 2023, torna sul tema dello stalking applicandolo all’ambito condominiale ed afferma, citando anche precedenti giurisprudenziali, che il reato in parola sussiste non solo nelle ipotesi in cui vi sia la reiterazione della condotta di molestie, lesioni o minacce per lunghi lassi temporali, essendo sufficiente che questa si ripeta, ossia venga reiterata, anche solo in due occasioni, purché da ciò scaturiscano le conseguenze tipiche in termini di ricadute negative sulla vita della vittima.
La Suprema Corte espunge dunque dalle possibili interpretazioni della norma incriminatrice quella che vede necessaria la reiterazione delle condotte per un lungo lasso temporale.
Ebbene, infatti, nel caso che ha dato origine alla pronuncia di cui si discorre, sia la Corte d’Appello, prima, che la Cassazione, poi, hanno ritenuto sufficiente a configurare il delitto di atti persecutori in condominio e dunque a condurre alla condanna dello stalker l’aver lasciato due biglietti manoscritti con contenuto minatorio nella cassetta della posta delle vittime e l’aver in tal modo costretto quest’ultime, costituitesi parti civili, a cambiare le proprie abitudini di vita.
In particolare, le parti civili, moglie e marito, si sono ritrovate la prima a cambiare turni di lavoro e per questo ad essere licenziata, il secondo a richiedere l’assegnazione a diverso incarico a lavoro, meno retribuito, per stare più tempo a casa con la moglie impaurita.
A nulla è valso il tentativo della difesa dell’imputato di far valere la circostanza che vedeva la donna in attesa del passaggio dello stesso nei pressi dell’abitazione per filmarlo, volto evidentemente ad escludere l’esistenza dello stato di timore invocato, quale elemento tipico ai fini dell’incriminazione.
Conclude quindi la Corte riconoscendo nel caso in esame, al pari di quanto statuito già dalla Corte d’Appello, sia l’abitualità della condotta dello stalker che il mutamento delle condizioni di vita delle vittime.
Come difendersi dallo stalking condominiale
L’art. 612 bis c.p. prevede che il delitto di atti persecutori sia punito a querela della persona offesa.
Il termine per proporre la querela è di sei mesi.
Il reato invece diviene procedibile d’ufficio, ossia senza la necessità che venga sporta la querela, ove vittime siano minori o persone con disabilità (L. 104/1992), nonché ove il fatto sia connesso con altro delitto procedibile d’ufficio.
E’ sempre opportuno in tali casi che coloro che si sentono vittime di atti persecutori si rivolgano alle Autorità di pubblica sicurezza, presso le quali è possibile in prima battuta promuovere la richiesta al questore di ammonimento rivolto allo stalker.
Se le condotte persecutorie continuano nonostante l’ammonimento, ovvero ove si voglia omettere tale passaggio, la vittima può rivolgersi alle Autorità di pubblica sicurezza per esporre i fatti ed eventualmente sporgere querela, entro il termine di legge.
A seguito della presentazione della querela vi sarà l’avvio delle indagini preliminari, durante le quali è possibile l’applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato.
In ogni caso, è consigliabile che la vittima si rivolga ad un Avvocato penalista al fine di ricevere supporto e assistenza legale nelle diverse delicate fasi della vicenda, per l’analisi preliminare di questa, per la presentazione delle querela, per lo svolgimento di indagini difensive, sino a tutto il processo penale ove è possibile la costituzione della persona offesa quale parte civile.