Introduzione
Come noto, il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa (da reato) degli enti.
In concreto, si è di fronte ad una peculiare forma di responsabilità derivante dalla commissione di specifici reati, tassativamente indicati da tale decreto (c.d. reati presupposto), da parte di figure apicali o sottoposte alla direzione dell’ente e nell’interesse o a vantaggio di quest’ultimo.
Tale responsabilità può implicare l’adozione, nei confronti dell’ente, da parte dell’Autorità Giudiziaria, di gravi sanzioni e rilevanti misure interdittive, anche in termini di misure cautelari.
In questo articolo, analizzeremo l’importanza del Modello 231 del 2001 per le imprese e le conseguenze in caso di mancata adozione o inadeguata attuazione.
Come prevenire il rischio di una contestazione ex d.lgs 231 01
Il principale strumento di prevenzione rispetto al rischio di una contestazione ex D.lgs. 231/2001 è l’adozione di un modello organizzativo di gestione e controllo (c.d. “MOG” o “modello 231”), nonché la nomina dell’organismo di vigilanza.
Tale organismo, dotato di autonomia, onorabilità ed indipendenza, ha il compito di verificarne l’efficace attuazione e può facilitare l’impresa a comprendere come adattare – nel tempo – il modello già adottato alle necessità aziendali che si susseguono nei mesi e negli anni.
Il Modello 231 nel contesto delle gare d’appalto
L’importanza del “modello 231” per l’impresa è sempre più tangibile ed attuale, soprattutto se si pensa che una contestazione relativa a un illecito 231 potrà essere sufficiente a far scattare la sanzione dell’esclusione da una gara d’appalto.
Infatti, a prevedere tale ulteriore grave conseguenza per l’ente è proprio il decreto legislativo che riforma il Codice dei contratti pubblici, predisposto dalla commissione speciale del Consiglio di Stato per l’attuazione della delega (legge 78/2022) e approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre scorso.
Ma vi è di più.
Modello 231 e rating di legalità
L’utilità spiccatamente preventiva dell’adozione e della concreta attuazione del modello organizzativo 231, si riscontra in un ulteriore fattore, al quale può essere attribuito un “taglio” quasi “commerciale”: ogni impresa che possa anche solo astrattamente contrarre con la pubblica amministrazione, deve tenere in considerazione che l’adozione del MOG 231 costituisce un fattore premiante per le imprese che concorrono a ottenere un più elevato rating di legalità.
Il rating è spendibile nei rapporti con la pubblica amministrazione (a titolo esemplificativo, per ottenere contributi e agevolazioni), nei rapporti con gli istituti di credito e, di fatto, negli appalti pubblici.
La responsabilità amministrativa anche in assenza dell’autore “persona fisica” dell’illecito
Al di là di questa premessa, giova sottolineare, dando peculiare attenzione all’attualità interpretativa, che recentemente la Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, ha nuovamente ribadito il principio secondo il quale l’accertamento della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 in capo alla società (dal quale derivano, evidentemente, le sanzioni previste dal Decreto), può essere dichiarata anche laddove resti ignoto l’autore “persona fisica” dell’illecito penale presupposto (Cass. 10143 del 10.2.23).
In sintesi, cercando una massima esemplificazione del concetto: l’ente non può trincerarsi, in termini difensivi, dietro l’eventuale carenza dell’accertamento della persona fisica che ha commesso il reato.
In termini parzialmente più tecnici: se chi giudica il reato commesso dal soggetto interno alla società, che potrebbe determinare la “responsabilità amministrativa da reato”, ravvisa che il fatto non sussista, vuol dire che l’evento esaminato nel giudizio non risponde al reato contestato. In tal caso, ne deriva il venir meno del presupposto stesso della c.d. “responsabilità 231”, la società sarà esente da sanzione.
Viceversa, da una possibile assoluzione del soggetto interno alla società, non tanto perché il fatto narrato ed analizzato nel giudizio non rilevi penalmente, ma – piuttosto – perché si accerta che l’imputato non può dirsi “responsabile di quel fatto”, residuerà comunque la sanzione ex D.lgs. 231 in capo alla società. In altre parole, il giudizio non ha accertato chi è l’individuo responsabile del fatto, ma il fatto da qualcuno è stato commesso e pertanto rileva penalmente perché ha integrato tutti i requisiti normativamente richiesti per la configurazione del reato.
Il caso da cui è stato nuovamente espunto e declinato tale principio, in effetti, è paradigmatico: un infortunio sul lavoro, derivante dalla caduta di un portone in uno stabilimento industriale, che – sotto il profilo penalistico – è stato considerato non riconducibile alla responsabilità di due soggetti, che solo apparentemente rivestivano delle posizioni di garanzia in materia antinfortunistica.
L’infortunio derivante dalla caduta del portone è stato ritenuto comunque integrativo di un reato, che rientra nell’alveo dei reati “presupposto della responsabilità 231” e la società, nonostante siano stati concettualmente ritenuti “ignoti” i responsabili dell’accaduto, è stata comunque chiamata a rispondere ai sensi del predetto Decreto.

L’opportunità di adottare modelli (MOG) dinamici
Al netto di queste diverse, ma coerenti, informazioni correlate ad un ambito, quello della responsabilità amministrativa (da reato) delle società, sempre in divenire, è possibile evidenziare l’assoluta opportunità (oramai divenuta in certi contesti una vera necessità) di dotarsi di modelli 231 (MOG) dinamici, che consentano – da un lato – di sviluppare un apparato di prevenzione consistente rispetto al rischio dell’illecito e – d’altro lato – di presentarsi a tutti gli stakeholders aziendali come interlocutore commerciale affidabile anche sotto il profilo della “sicurezza” e della “prevenzione”.
Riveste un ruolo fondamentale per le imprese, sia dal punto di vista della prevenzione di illeciti e responsabilità amministrativa, sia per quanto riguarda la partecipazione a gare d’appalto e la valutazione del rating di legalità.
L’adozione e l’attuazione corretta di un MOG dinamico, unitamente alla nomina di un organismo di vigilanza, rappresentano strumenti essenziali per garantire la conformità normativa e la reputazione aziendale.
L’importanza della formazione e aggiornamento del personale
Per garantire l’efficacia del Modello 231, è fondamentale che l’impresa investa nella formazione e nell’aggiornamento del proprio personale riguardo ai principi e alle procedure previste dal MOG. In questo modo, si contribuisce a creare una cultura aziendale improntata alla legalità, al rispetto delle norme e alla prevenzione dei rischi.
Monitoraggio e revisione periodica del Modello 231
È importante che le imprese effettuino un monitoraggio costante e una revisione periodica del Modello 231, al fine di verificarne l’efficacia e di adeguarlo alle necessità aziendali che si susseguono nel tempo. Inoltre, l’organismo di vigilanza deve essere in grado di rilevare eventuali criticità e proporre miglioramenti al sistema di prevenzione e controllo.
Comunicazione e trasparenza verso gli stakeholders
Le imprese devono comunicare in modo chiaro e trasparente con gli stakeholders (clienti, fornitori, istituzioni, collaboratori) riguardo all’adozione e all’attuazione del Modello 231.
Questo aspetto rafforza la percezione dell’impresa come interlocutore affidabile e consapevole delle proprie responsabilità legali e amministrative.
In conclusione, il Modello 231 rappresenta un elemento cruciale per la gestione delle responsabilità amministrative delle imprese e per la loro reputazione sul mercato.
L’adozione e l’attuazione corretta di un MOG dinamico, la formazione del personale e la comunicazione con gli stakeholders sono tutti aspetti che contribuiscono a consolidare la cultura della legalità e della prevenzione all’interno dell’organizzazione.