E la quarantena è causa di assenza per malattia?
Ormai si sa, gli effetti collaterali dovuti alla vaccinazione per Covid 19 sono del tutto soggettivi.
C’è chi non accusa alcun sintomo, c’è chi sente un lieve intorpidimento al braccio ove è stata effettuata la somministrazione, c’è chi accusa veri e propri sintomi influenzali talvolta caratterizzati da stati febbrili accentuati.
Come ci hanno più volte spiegato, ormai abbiamo imparato ad ascoltare i pareri degli esperti, non c’è da preoccuparsi.
Ma probabilmente a farne le spese è la nostra capacità di svolgere l’attività lavorativa.
Si ha diritto alla malattia dal lavoro?
Al pari di quanto avviene per ogni malattia, il dipendente ha la possibilità di rimanere a casa ove il medico curante ne ravvisi la necessità, valutato lo stato di salute del paziente.
Non occorre dunque prendere permessi o ferie, bensì avviare la tipica procedura prevista nei casi di malattia, con comunicazione telematica all’INPS del certificato di malattia e al datore di lavoro del numero di protocollo.
Di conseguenza, il dipendente sarà anche soggetto alle visite fiscali di controllo.
La tutela previdenziale
I lavoratori posti in malattia a causa dei disturbi causati dalla vaccinazione anti Covid hanno diritto alla consueta tutela previdenziale INPS con riconoscimento dell’indennità economica con contribuzione figurativa e della integrazione retributiva eventualmente a carico del datore di lavoro.
Cosa accade ai dipendenti pubblici in malattia?
Una particolare disciplina è prevista in caso in cui ad aver diritto alla malattia è un dipendente pubblico.
Infatti, ferma rimanendo la gestione dell’assenza del dipendente al pari di una malattia ordinaria, le regole relative alla retribuzione assumono caratteristiche specifiche.
Sul punto è intervenuto il Dipartimento per la Funzione pubblica, con il parere n. 38420 – P –8/6/2021.
Come è noto il Dipartimento per la Funzione pubblica è deputato al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, comprendendo in questo anche il coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Come si diceva, il parere dell’8/6/2021 conferma la natura ordinaria della malattia derivata dalla somministrazione del vaccino e dunque dispone che in riferimento a tali assenze dal servizio vengano disposte le previste decurtazioni stipendiali.
Si tratta in particolare della decurtazione degli emolumenti accessori legati alla produttività e alla presenza in servizio.
Ciò vale fintanto che il periodo di malattia non si protragga oltre i dieci giorni.
Regole particolari per la malattia del personale scolastico e universitario
Sempre il Dipartimento per la Funzione Pubblica, nella sua opera ricognitiva delle normative emergenziali in vigore ed applicabili al pubblico impiego, si sofferma col parere n. 0054805-P-18/08/2021, sull’art. 31, comma 5, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, nella L. 21 maggio 2021, n. 69.
Tale articolo dispone, diversamente da quanto previsto per la generalità dei dipendenti pubblici, che l’assenza dal lavoro del personale scolastico, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario a causa della somministrazione del vaccino contro il COVID-19, pur sempre da intendersi come un’ordinaria assenza da malattia, non comporta alcuna decurtazione del trattamento economico, con riferimento sia alle voci fondamentali che accessorie.
Ed ancora, specifica il Dipartimento sempre nel medesimo parere, il regime delle assenze dal lavoro per malattia dovuta alla somministrazione del vaccino, per come disciplinato in riferimento al personale scolastico, è stato esteso anche agli enti universitari, per opera del nuovo testo del citato art. 31 comma 5, introdotto con la legge di conversione 69/2021.
Quarantena per contatto con un positivo: spetta la malattia?
Il Governo dimentica nel Milleproroghe di dicembre 2021 di prolungare le tutele previste in favore di chi si trova costretto in quarantena e dunque impossibilitato a recarsi a lavoro, togliendo continuità alle misure assunte nel 2020 e 2021.
Vero è che già nel 2021, a partire dal mese di ottobre, il nuovo esecutivo a conduzione Draghi, aveva limitato l’intervento statale, prima esclusivo, attraverso l’equiparazione dei periodi di quarantena a quello della malattia ordinaria.
E come per tutte le patologie si era addivenuti a porre a carico del datore di lavoro i primi tre giorni di assenza, i restanti giorni a carico dell’azienda al 50% e dell’INPS al 50%.
Come si diceva, tutto questo solo fino al 31 dicembre 2021.
Col nuovo anno infatti sono venute meno le tutele INPS, forse come incentivo alla vaccinazione booster.
Probabilmente sì, visto il venir meno dell’obbligo di quarantena per coloro che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose di vaccino).
Chi non ha invece ricevuto la terza dose rimarrà a casa e senza tutele INPS, dovendo confidare nell’apporto del datore di lavoro.
In ultimo, occorre specificare che coloro che siano costretti in quarantena in quanto genitori di bambini entrati in contatto con un compagno positivo avranno ancora diritto fino al 31 marzo al congedo parentale con indennità del 50%.