Il Condominio è un Consumatore

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La Corte di Giustizia UE afferma la qualità di consumatore del condominio e ad esso applica il Codice del Consumo

Così ha deciso la Corte di Giustizia Europea, sezione I, con la recentissima sentenza del 2 aprile 2020 pronunciata ad un anno di distanza dalla pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano.

Da ora dunque è possibile estendere la disciplina del Codice del Consumo al Condominio, ente di gestione.

La conclusione cui la giurisprudenza europea è giunta, chiudendo una querelle che per anni ha occupato le aule di giustizia, oltre che animato accesi dibattiti dottrinari, non è di poco conto stante la particolare disciplina dettata dal Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), con le relative conseguenze pratiche ed operative.

La vicenda giudiziaria trae origine dal rapporto contrattuale insorto tra un condominio e una società fornitrice di energia elettrica in relazione al quale il condominio contestava l’applicabilità della clausola impositiva degli interessi di mora, in quanto abusiva.

Il quesito posto alla Corte di Giustizia UE dal Tribunale meneghino tiene conto della particolare natura del condominio, né persona fisica né giuridica, la quale osta alla qualificazione quale consumatore (ai sensi della direttiva 93/13/CEE), ed allora sfugge a dire dei giudici il criterio in virtù del quale selezionare la disciplina ad esso applicabile nel caso in cui stipuli un contratto per scopi estranei all’attività professionale, con un soggetto professionista rispetto al quale si trovi in situazione di inferiorità sia quanto al potere esercitabile in fase di trattativa che quanto a quello di conseguire un’idonea e completa informazione.

In altre parole, viene riportato in auge il dibattito tra una interpretazione sostanziale o meramente formale della definizione di consumatore resa dalla normativa europea.

Ma la questione non è nuova agli occhi degli interpreti e studiosi del diritto, quantomeno in ambito nazionale.

È consolidato ormai l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l’aver inteso il condominio quale ente di gestione non esclude che lo stesso ripeta la propria personalità giuridica da quella dei suoi partecipanti, i condomini i quali ben possono assumere la qualità di consumatori. Allo stesso modo, anche l’amministratore di condominio il quale agisce per conto dei vari condòmini deve considerarsi quale consumatore al momento della stipula dei contratti con un professionista.

La Corte di Giustizia è su tale terreno interpretativo che ha svolto il proprio esame volto a verificare la compatibilità della normativa italiana con quella europea.

Un esame che ha condotto in primo luogo a complesse e articolate dissertazioni sulla corretta interpretazione della normativa europea in materia consumeristica.

E così, prendendo le mosse dall’art. 2 della direttiva 93/13/CEE secondo cui si deve intendere consumatore qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della direttiva in parola, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale, la Corte di Giustizia afferma che una persona possa rientrare in questa nozione, solo se vengono soddisfatte due condizioni cumulative: una relativa alla qualità di persona fisica; l’altra, che siffatta persona fisica stipuli il contratto a fini non professionali.

Dunque, stando all’esame letterale dell’art. 2 citato, nel caso del condominio, difettando il primo dei due requisiti richiesti cumulativamente -ossia la natura di persona fisica- se ne dovrebbe dedurre l’inapplicabilità allo stesso della normativa consumeristica, non potendosi configurare come consumatore.

Ma l’analisi prosegue, dovendo la Corte di Giustizia tenere in considerazioni ulteriori fonti normative prima di pervenire ad una conclusione negativa rispetto alla possibilità di estendere al condominio la definizione di consumatore.

In tale ottica, la Corte ha riproposto talune norme reputandole pertinenti al caso di specie e dunque dirimenti rispetto alla soluzione del quesito sollevato dal Tribunale milanese.

È risultato fondamentale dunque lo studio dell’art.169, paragrafo 4, TFUE secondo cui gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure di tutela dei consumatori più rigorose, a condizione che esse siano compatibili con i trattati.

Ed inoltre, il considerando 12 della direttiva 93/13, afferma che la stessa ha lo scopo di realizzare solo un’armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori. Ciò attraverso disposizioni nazionali più severe di quelle contenute nella medesima direttiva.

Ancora, come enunciato dal considerando 13 della direttiva 2011/83, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE, dispone che gli Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell’Unione, per l’applicazione delle disposizioni di tale direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione. Gli Stati membri possono, in particolare, decidere di estendere l’applicazione delle norme della suddetta direttiva alle persone giuridiche o fisiche che non siano consumatori ai sensi di quest’ultima.

A ben vedere, riprende la Corte di Giustizia nel suo ragionare sul caso concreto, risulta che l’ordinamento italiano attraverso la propria Suprema Corte abbia sviluppato un orientamento giurisprudenziale che estende le tutele previste in ambito consumeristico a un soggetto giuridico, quale il condominio, seppur non essendo questo una persona fisica, così realizzando un sistema di maggior tutela rispetto a quello previsto dalla direttiva 93/13.

Orbene, l’orientamento giurisprudenziale italiano s’inscrive nell’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla summenzionata direttiva soggetta in ogni caso a poter essere resa più rigorosa dai singoli Stati membri conformemente alle rispettive politiche di settore (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Banco Santander e Escobedo Cortés, C 96/16 e C 94/17, EU:C:2018:643, punto 69).

Ne consegue – afferma la Corte di Giustizia – che anche se una persona giuridica, quale il condominio nel diritto italiano, non rientra nella nozione di consumatore ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, gli Stati membri possono applicare disposizioni di tale direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa (v., per analogia, sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C 602/10, EU:C:2012:443, punto 40), a condizione che una siffatta interpretazione da parte dei giudici nazionali garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati.

Alla luce di quanto precede, alla questione sollevata dal Tribunale di Milano la Corte di Giustizia risponde che l’art. 1, paragrafo 1, e l’art. 2, lettera b), della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

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