Avvocato esperto in diritto tributario:
di cosa si occupa
Indice
Diritto tributario: si tratta di un settore del diritto finanziario emerso nella sua autonomia a partire dagli anni ’20 del secolo scorso, in ragione dell’esponenziale ricorso al tributo quale strumento per il finanziamento delle spese pubbliche.
La formazione di tale autonoma branca del diritto, per la cui trattazione è richiesta un’ampia specializzazione ed esperienza all’avvocato, è dovuta infatti anche alla sempre più complessa regolamentazione giuridica delle fattispecie poste alla base del prelievo fiscale.
Occorre altresì sottolineare che la progressiva crescita dell’interesse per tale materia ha condotto alla formazione di specifici “sotto-settori” quali il diritto processuale tributario, il diritto internazionale tributario e il diritto penale tributario.

I tributi
I tributi sono uno degli strumenti componenti la provvista finanziaria con cui gli enti pubblici sostengono lo sviluppo delle diverse forme di organizzazione sociale.
Tale disponibilità finanziaria, ove non sia propria dell’ente, proviene dall’esterno, essendo fornita volontariamente o coattivamente dai soggetti con cui l’ente si relaziona.
Un esempio di finanziamento volontario è quello svolto mediante atti di liberalità, ma occorre tener conto che tale forma è per sua natura frequente nei confronti di enti religiosi o culturali.
Al contrario, invece, ove si tratti del finanziamento di enti pubblici o strutture sociali più complesse è ben più frequente che ciò avvenga attraverso il fenomeno dell’indebitamento con banche o risparmiatori che forniscono volontariamente i fondi necessari dietro restituzione degli stessi e remunerazione (es. mutuo).
Al contempo, è possibile che tali maggiormente complesse strutture facciano uso dei proventi economici da attività economiche gestite dall’ente pubblico direttamente o tramite l’affidamento in concessione a terzi.
È ben possibile però che il finanziamento volontario non sia necessario a sostenere la spesa pubblica e che si debba ricorrere a forma di finanziamento coattivo o non volontario.
Si tratta in particolare di prelievi coattivi che effettuano uno spostamento definitivo della ricchezza in favore dell’ente, senza alcuna controprestazione da parte di quest’ultimo.
L’unico presupposto di tale contribuzione è rappresentato dall’appartenenza del soggetto all’ente medesimo, dunque, da un rapporto di supremazia.
Evidente è dunque che la figura del tributo sia caratterizzata dalla relativa imposizione sui soggetti che ne restano vincolati al pagamento a prescindere dalla loro volontà.
Tale definizione di tributo non deve però trarre in inganno, infatti, nello Stato moderno si è verificata una significante evoluzione verso il riconoscimento del prelievo tributario ben al di là dell’affermazione di sovranità e supremazia, bensì quale fondamentale e principale strumento di raccolta finanziaria volto al sostenimento delle spese pubbliche ed ispirato ai principi dello Stato di diritto, del rispetto della comune volontà dei cittadini espressa nella legge e dei canoni fondamentali della libertà, uguaglianza e solidarietà sociale.

La classificazione dei tributi
Siffatta classificazione può essere proposta facendo riferimento alle caratteristiche giuridiche del singolo tributo, rispetto alla nozione di prestazione patrimoniale imposta elaborata dalla Corte costituzionale nell’interpretazione dell’art. 23 Cost.
In tal senso, si ritiene possa definirsi tributo la prestazione coattiva disciplinata dalla legge per consentire ad un ente pubblico la copertura del fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento della propria attività istituzionale.
Ove assuma particolare rilievo la non volontarietà del soggetto tenuto alla prestazione coattiva e la destinazione pubblica del gettito così ottenuto, si darà luogo alla figura dell’imposta.
Diversamente, ove rilevi la volontà del soggetto nel richiedere una specifica attività istituzionale dell’ente pubblico a proprio favore, si configura la figura di tassa.
Sono invece esulanti la nozione di tributo le figure dei contributi e dei monopoli fiscali.
In conclusione, l’imposta e la tassa, nell’attuale panorama normativo, sono le forme di tributo ai fini del diritto tributario.
L’imposta
Nel sistema di finanza pubblica l’imposta rappresenta lo strumento principale per la produzione del gettito tributario.
Ciò in virtù della maggiore flessibilità funzionale assunta da tale particolare figura di tributo e dai limitati costi di gestione.
È irrilevante, infatti, in tale tributo la volontà del destinatario del prelievo, tenuto conto che l’obbligatorietà tributaria è esclusivamente ricollegabile al verificarsi del fatto contemplato dalla legge come espressione di capacità contributiva.
L’imposta infatti è dovuta dalla generalità dei consociati, trattandosi di erogazione volta a sostenere servizi di carattere generale, non individuabili a priori.

La tassa
Le tasse sono invece figure di tributo volte a sostenere spese pubbliche determinate, ovvero servizi specifici al cittadino.
Rilevante in tal caso è la volontà dell’individuo, nell’accesso a tali servizi quale presupposto per l’avvio della tassazione.
Esempio di tassa è quella prevista per la raccolta dei rifiuti o per l’occupazione di suolo pubblico.
Differenza tra tassa e imposta
Dalla breve disamina sopra proposta è possibile sostenere che con le tasse si finanzia un servizio chiaramente identificabile (come la tassa per il finanziamento del servizio di raccolta rifiuti); con le imposte invece si finanziano servizi generali che sono a carico dello Stato (come, ad esempio, la sanità pubblica).
In conclusione
La materia tributaria, di cui sopra si è voluto prospettare solo una breve sintesi delle nozioni basilari, si presenta con caratteristiche di stratificazione normativa, stante la proliferazione di testi normativi di riforma.
In tale panorama, qualsiasi sia l’ambito di intervento, stragiudiziale e consulenziale o giudiziale, occorre che l’avvocato sia altamente specializzato in materia.
I consigli dell’avvocato
Ove si abbiano situazioni economico-patrimoniali che destano dubbi ai fini dell’ottimizzazione della soggezione tributaria è opportuno consultare un avvocato tributarista perché analizzi e valuti il corretto assetto da conferire, nel pieno rispetto della legge.
Ciò al fine di ottenere un eventuale risparmio fiscale, ma altresì al fine di allineare le esigenze personali o societarie alle norme di legge, scongiurando un tanto inutile quanto dispendioso contenzioso giudiziario.
Ove vengano notificati avvisi di liquidazione o cartelle di pagamento è bene rivolgersi immediatamente all’avvocato tributarista di fiducia, così da poter usufruire del termine massimo previsto per l’impugnazione e fondare quest’ultima su un attento studio della documentazione in possesso del contribuente e/o richiamata dall’amministrazione finanziaria o dall’ente riscossore.
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