Vacanze genitori separati con figli: quando impedirle è reato.

Vacanze genitori separati con figli: quando impedirle è reato.

genitori separati con figli

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Vacanze genitori separati con figli: quando ostacolarle può configurare il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Con una recente sentenza della Cassazione, depositata il 19 luglio 2022 (sent. n. sez. 1071/22), è stato ribadito il principio secondo il quale, anche in materia di affidamento dei minori, nell’ambito della separazione tra coniugi, è possibile che le condotte tese a frustrare le disposizioni del giudice civile in favore di uno dei due “ex”, implichino la configurazione di un reato.

In altre parole: se il giudice civile ha disposto l’affidamento del minore in un determinato periodo dell’anno, anche se si tratta di “vacanze”, le azioni tese ad ostacolare che l’ex coniuge trascorra con il figlio tale periodo, possono integrare il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.).

Cosa dice la legge

Tale delitto, che è previsto e punito per tutelare l’interesse all’esecuzione delle sentenze e, in generale, dei provvedimenti giudiziali (nonché i diritti ad essi sottesi), è punito con la pena della reclusione sino a tre anni.

Trattasi di reato procedibile a querela, occorre evidenziarlo da subito. Pertanto, chi si ritenga vittima di tale condotta, deve necessariamente rivolgersi alle autorità competenti per denunciare l’accaduto.

Al contrario, l’inottemperanza del provvedimento del giudice – di fatto – resta confinata a riflessi e conseguenze di diritto civile (o a certe condizioni di diritto amministrativo) e alle relative procedure.

Il comma su cui occorre soffermarsi, per comprendere da subito la portata della norma rispetto alle vacanze con il figlio affidato, è il secondo, a mente del quale “La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.”

Il reato, per come descritto al secondo comma, si configura con una condotta elusiva sorretta da dolo generico, consistente nella rappresentazione e volontà di trasgredire il provvedimento del giudice e gli obblighi ivi specificati.

Genitore separato e figlio in vacanza felici

La recente giurisprudenza in materia

Nella sentenza in esame, la Cassazione, nel valorizzare quanto già stabilito nel secondo grado di giudizio, ha rimarcato la gravità (ai fini della rilevanza penale del fatto e della prova della sua “volontarietà”) della circostanza per cui la madre (poi condannata) si era resa irreperibile prima, durante e dopo il momento della “consegna” della figlia al padre, che vi avrebbe dovuto trascorrere assieme un periodo di vacanza.

Ad onor del vero, tale orientamento non desta stupore.

Ed infatti, già in passato, la Suprema Corte ha sottolineato che l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la “frustrazione” delle legittime pretese altrui.

Ben inteso che tra tali comportamenti ricorrono anche gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, quando questi siano finalizzati ad ostacolare ed impedire di fatto l’esercizio del diritto oggetto dell’eluso provvedimento emanato dal Giudice civile (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 6, 33719/2010 Rv. 248157, Cass. Pen. 43292/2013. In tale ultima sentenza si è evidenziata la rilevanza penale dell’elusione dell’affido, fattispecie in cui vi erano stati frequenti e non comunicati spostamenti del luogo di dimora senza preavviso al marito separato non affidatario. Altre massime precedenti Conformi: N. 37118 del 2004 Rv. 230211, N. 32846 del 2009 Rv. 24462).

Consigli utili

Al di là delle singole esperienze che possono riscontrarsi nelle eterogenee realtà dei rapporti matrimoniali interrotti, necessariamente da valutarsi caso per caso, in relazione alla gestione e all’affidamento condiviso dei figli, anche al fine di evitare equivoci o – secondo altra prospettiva – al fine di poter documentare eventuali torti subiti (soprattutto in presenza di un provvedimento del giudice civile), si suggerisce di “tracciare” con comunicazioni scritte le interlocuzioni aventi ad oggetto tali profili organizzativi e logistici (magari mettendo sempre per iscritto luogo data ed ora in cui l’ex coniuge deve prendere i figli per trascorrervi un dato lasso di tempo).

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