Quello della tutela della persona offesa dal reato è un ambito di attività particolarmente sensibile e delicato.
La ragione di tale complessità risiede nella necessità di intervenire con azioni specifiche e il più delle volte urgenti a garanzia dei diritti e interessi del soggetto che subisce le conseguenze della commissione di un reato.
Chi è la persona offesa dal reato
E’ offeso dal reato il soggetto che risulta essere titolare di un bene giuridico ossia di una posizione giuridica tutelata dal nostro Ordinamento penale e che a causa della condotta altrui vede tale bene o posizione giuridica lesa.
Gli articoli 90 e 95 del Codice penale disciplinano i diritti e le facoltà della persona offesa, nonché le informazioni che le Autorità devono rendere alla stessa, tra cui quelle legate al diritto di presentare gli atti di denuncia o querela, tenuto conto anche delle condizioni di eventuale vulnerabilità della persona.
L’informativa deve dunque riguardare il diritto della persona che abbia subito un reato di sporgere querela perché il reo venga perseguito secondo le norme che compongono il nostro Ordinamento penale.
L’atto di querela è necessario in tutti quei reati non procedibili d’ufficio, per i quali sarà sufficiente la presentazione di un atto di denuncia.
Differenza tra persona offesa e persona danneggiata dal reato
Occorre distinguere la persona offesa da quella danneggiata dal reato. Infatti, per quanto il più delle volte i due concetti possano sovrapporsi, può verificarsi che una persona diversa da quella che subisce il reato sia lesa dallo stesso.
L’esempio classico è quello della vittima di omicidio –persona offesa dal reato- e i parenti della vittima – persone danneggiate dal reato- che possono proporre domanda di risarcimento del danno per la perdita subita, in sede penale o in sede civile.
Di norma, dunque, la persona offesa è colei il cui diritto, tutelato da una norma penale, sia leso da una condotta commissiva od omissiva altrui.
Al contrario, il soggetto danneggiato dal reato è colui che subisce le ripercussioni economico-patrimoniali della violazione della norma penale, ossia della lesione del diritto della persona offesa.

Chi è la parte civile nel processo penale
Colui il quale assume essere stato leso da un reato da un punto di vista economico, ai sensi dell’art. 76 c.p.p. può costituirsi parte civile nel processo penale celebrato contro il responsabile del reato.
Lo scopo della costituzione di parte civile è specificamente quello di richiedere la liquidazione di un importo di denaro a titolo di risarcimento del danno subito.
In alternativa, lo stesso soggetto può agire al medesimo scopo risarcitorio in ambito civile, ossia instaurando una specifica procedura dinanzi al Giudice civile.
La costituzione di parte civile oltre ad attribuire il diritto a richiedere il risarcimento attribuisce anche una posizione più attiva nel processo penale.
Nonostante l’eventuale costituzione di parte civile, occorre sempre tenere a mente che la funzione dell’accusa permane nella mani dello Stato, ossia del Pubblico Ministero, non trasmettendosi anche alla parte offesa o danneggiata.
La tutela della persona offesa dal reato
La tutela che alla persona offesa dal reato può essere resa è, in prima battuta, certamente quella di essere guidata da un avvocato penalista o dalle Autorità di pubblica sicurezza a presentare una denuncia o una querela a seconda del reato che si assume essere stato commesso.
Occorre anche una concreta valutazione della opportunità di introdurre nell’atto di querela la richiesta di applicazione di specifiche misure cautelari nei confronti del responsabile del reato.
Tra tali misure si ricorda, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima o l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto o obbligo di dimora, arresti domiciliari e la custodia cautelare. Ed ancora, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Tra le altre, ancora, il sequestro.