Mancato pagamento mantenimento figli: il rischio del carcere

Mancato pagamento mantenimento figli: il rischio del carcere

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Mancato pagamento mantenimento figli

Con la Sentenza n. 39344 del 27 settembre 2023, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato il tema del mancato pagamento del mantenimento dei figli da parte del genitore onerato, nella specie il padre, e delle conseguenze della condanna per i reati di cui agli artt. 570 bis c.p. e 570 comma 2 n. 2 c.p., posti in continuazione tra loro. 

In cosa consistono gli obblighi di assistenza familiare

Il Codice civile prevede che con il matrimonio, ovvero con altre forme di costituzione di nuclei familiari di più recente creazione, entrambi i coniugi acquistano i medesimi diritti e i medesimi obblighi.

Tra gli obblighi che i coniugi assumo con il matrimonio vi è quello di assistenza morale e materiale alla collaborazione nell’interesse della famiglia, così essendo ciascuno tenuto, in relazione alle proprie sostanze e capacità a contribuire ai bisogni della famiglia e ad istruire, educare, assistere moralmente oltre che mantenere i figli.

In particolare, per quel che qui interessa, l’obbligo di mantenere i figli è valevole tanto in costanza di matrimonio, quanto in caso di separazione o divorzio e il mancato mantenimento ai figli costituisce un illecito. 

Tali obblighi non hanno rilevanza solo in ambito civilistico, bensì anche sul piano penale e, nel più ampio ambito dei delitti contro la famiglia, si discorre infatti di violazione degli obblighi di assistenza familiare, tra cui il mancato mantenimento figlio.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare 

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è disciplinato dagli artt. 570 c.p. art. 570 bis c.p. ed in particolare tale ultima norma è dedicata ai casi in cui la violazione avvenga in costanza di separazione o di scioglimento del matrimonio. 

Configura la violazione degli obblighi di assistenza familiare, ai sensi dell’art. 570 c.p.. la condotta che, caratterizzandosi per la contrarietà all’ordine e alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge. La pena è quella della reclusione o la multa. 

Ipotesi più specifica di violazione degli obblighi di assistenza familiare è quella prevista dall’art. 570 bis c.p. che prevede l’applicazione delle pene previste dall’art. 570 c.p. al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli

Evidentemente il delitto previsto dall’art. 570 bis c.p., riferito all’omessa corresponsione di ogni tipologia di assegno, ha lo scopo di specificare il reato di violazione degli obblighi familiari all’interno di un contesto prettamente economico, quale è il mancato pagamento assegno mantenimento figli. 

Il tenore delle norme sopra citate fa ritenere inoltre che il reato di violazione degli obblighi familiari sia inteso nella sua fattispecie più estesa di cui all’art. 570 c.p., ovvero in quella specifica dell’omesso mantenimento, si realizzi solo ove sia provata la volontà di non adempiere l’obbligo, ossia di vera e propria sottrazione dall’adempimento di questo. Evidentemente la prova di tale volontà è esclusa ove la condotta consista un un’unica sporadica omissione.

Mancato pagamento assegno di mantenimento dei figli: quando il patteggiamento non salva dal carcere

In particolare, la Cassazione rileva che anche in caso di patteggiamento della pena per il reato continuato costituito dalla violazione delle due norme di cui sopra quale esecuzione di un unico disegno criminoso, se non vi è specifico provvedimento di estensione del beneficio della sospensione condizionale della pena, inizialmente riconosciuto per solo uno degli illeciti, ad entrambi questi ultimi, in caso di mancato adempimento della prestazione oggetto di condizione, nel caso specifico del pagamento della provvisionale, vi è il rischio di poter finire in carcere. 

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