tra le diverse fattispecie enucleate dal legislatore e dalla copiosa giurisprudenza vi è il conosciuto fenomeno del Mobbing caratterizzato dal verificarsi di perduranti situazioni di conflittualità nei luoghi di lavoro, tali da arrecare una lesione all’integrità psico-fisica del lavoratore. La reiterazione delle condotte attuate dal datore di lavoro, tali da assumere una vera e propria natura persecutoria, rappresenta una caratteristica irrinunciabile per potersi configurare la fattispecie in parola. Ciò posto occorre prestare molta attenzione nel definire “mobbizzante” qualsivoglia condotta sgradevole tenuta dal datore di lavoro, potendo questa non assurgere a condotta vessatoria, ovvero essere ricompresa in fattispecie differenti, con conseguente diversa contestazione. È il caso di quelle condotte che caratterizzate dal venir meno del carattere della continuità richiesto per potersi configurare il mobbing, hanno comunque natura vessatoria configurando la fattispecie di Straining, una sorta di minus del mobbing in grado di creare, in assenza di un intento persecutorio, forte stress nel dipendente minandone in ogni caso i diritti fondamentali, per gravità, frustrazione personale e professionale. Lo Studio legale Cermaria offre assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia, lavorando in Team dunque avvalendosi del fondamentale apporto di consulenti specializzati.

Danno morale al lavoratore: il sì della Cassazione
Danno morale al lavoratore: la Cassazione dice sì quanto sussiste lo stravolgimento delle abitudini di vita. Danno morale e danno biologico In tema di danno morale e