Danni patrimoniali e non patrimoniali

Danni patrimoniali e non patrimoniali

Guida su danno patrimoniale e non patrimoniale

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Tempo di lettura: 4 minuti

Tutto ciò che occorre sapere in tema di danni patrimoniali e non patrimoniali in ambito civile, per non commettere errori e per scegliere l’avvocato giusto. 

Definizione danno patrimoniale: di cosa si tratta?

La lesione di diritti di soggetti terzi, ossia la causazione a questi di un danno ingiusto, è una delle componenti del fatto illecito civile.

L’autore di un danno ingiusto è responsabile civilmente del fatto illecito perpetrato ed assume su di sé l’obbligazione risarcitoria nei confronti del danneggiato.

Nell’ambito del danno risarcibile deve annoverarsi fondamentalmente il danno patrimoniale.

Tale tipologia di danno ricorre ogniqualvolta dalla lesione di un diritto altrui derivano conseguenze patrimoniali immediate e dirette (art. 1223 Cod. civ.).

Il danno patrimoniale include sia la perdita che si è venuta a creare nel patrimonio del danneggiato (c.d. danno emergente), quanto il mancato guadagno dallo stesso sofferto (c.d. lucro cessante).

Esempio ne è il ristorante che subisce un allagamento imputabile al comportamento di un terzo.

Ebbene, in tal caso, il ristoratore avrà una perdita patrimoniale (danno emergente), consistente nelle spese per la sistemazione del locale ed eventualmente per quelle rapportate alla perdita di scorte e prodotti.

Al contempo, il ristoratore potrebbe registrare altresì giorni di chiusura del locale con conseguente perdita di guadagno (lucro cessante).

Risarcimento danno patrimoniale

Cosa si intende per conseguenze patrimoniali immediate e dirette?

Come sopra anticipato, l’art. 1223 Cod. civ. fa riferimento ai fini risarcitori al solo danno patrimoniale immediato e diretto conseguente ad un pregresso evento dannoso.

Ma sebbene si tratti di una norma in prima analisi molto chiara e netta nel restringere l’ambito di applicazione delle conseguenze patrimoniali, dunque risarcitorie, derivanti dall’evento illecito, la giurisprudenza intervenuta sul punto ampliando l’area del danno risarcibile includendovi anche il danno mediato e indiretto, a condizione che sia collegabile causalmente all’evento dannoso.

In tal modo, ha trovato spazio nel nostro ordinamento il risarcimento dei danni riflessi o c.d. da rimbalzo, come accade in favore dei soggetti diversi dall’originario danneggiato.

Come si valuta il danno?

La valutazione del danno patrimoniale è effettuata ai sensi dell’art. 2056 Cod. Civ. tenuto conto, come spiegato, della perdita economica subita e dell’eventuale mancato guadagno (art. 1223 Cod. civ.), ovvero di una liquidazione equità del danno medesimo (art.1226 Cod. civ.), ossia secondo regole di natura non giuridica, che promanano dal prudente apprezzamento del giudice, purché non debordanti nell’arbitro.

Solitamente, si fa uso della valutazione equitativa quando il danneggiato non può provare il danno nel suo preciso ammontare.  

In ultimo, la valutazione del danno deve tener conto dell’eventuale concorso colposo del creditore-danneggiato nel cagionare il danno medesimo.

Il lucro cessante, recita il II comma dell’art. 2056 Cod. civ., deve essere valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso concreto.

Il danno può creare situazioni vantaggiose per la vittima?

Nella valutazione del danno occorre tener conto che in taluni casi questo arreca non solo conseguenze di segno negativo, bensì anche positive.

Ove ricorrano conseguenze patrimoniali positive dovrà farsi applicazione della regola c.d. compensatio lucri cum damno, per far sì che il danneggiato non lucri un ingiusto guadagno dall’evento lesivo subito.

Caso tipico in cui lo strumento della compensatio viene applicato è quello in cui l’INAIL riconosca una indennità al lavoratore in conseguenza di un infortunio, da detrarsi dalla somma liquidata a titolo di danno per il sinistro stradale subito per fatto illecito altrui, poiché entrambe le somme sono corrisposte per il risarcimento del medesimo danno.  

Definizione danno non patrimoniale: di cosa si tratta?

La definizione del danno non patrimoniale è stata a lungo discussa in dottrina e giurisprudenza attesa la specificità dell’art. 2059 Cod. civ. secondo cui il risarcimento di tale danno è caratterizzato da tipicità, ossia è ammesso nei soli casi previsti dalla legge.

Progressivamente, grazie agli interventi della Suprema Corte e della Corte costituzionale si è assistito ad una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 Cod. civ. che apriva la porta alla enucleazione all’interno della definizione di danno non patrimoniale di tutti i pregiudizi conseguenti  alla lesione di interessi inerenti la persona privi di rilevanza economica.

Evidente, dunque, la distinzione ontologica tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

Si supera altresì l’orientamento secondo cui unica voce di danno non patrimoniale fosse il danno morale, locuzione volta ad includere i turbamenti dell’animo, le sofferenze morali sofferte dal danneggiato prescindendo dalla origine del danno patrimoniale e non.

Ed infatti, la Corte costituzionale con la sentenza 11 luglio 2003 n. 233 ha affermato che la nozione di danno non patrimoniale comprende al proprio interno il danno morale in senso stretto, il danno biologico e il danno esistenziale sempre posto a protezione di interessi di rango costituzionale diversi dal diritto alla salute.

Al pari del danno patrimoniale, anche quello non patrimoniale, inizialmente limitato nella definizione delle conseguenze immediate e dirette dell’evento lesivo, ha visto l’applicazione del criterio della regolarità causale tale da abbracciare anche i danni che siano conseguenza mediata.

Risarcimento danno non patrimoniale

Qual è la differenza tra danno patrimoniale e non patrimoniale?

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che differentemente dal danno patrimoniale, il danno non patrimoniale sfugge ad una precisa misurazione.

Per questa ragione per procederne alla liquidazione occorrerà far riferimento a Tabelle i cui valori sono convenzionalmente stabiliti, ovvero, nei casi in cui non si tratti di una lesione all’integrità psicofisica, verrà individuata equitativamente dal giudice.

Come l’avvocato può essere d’aiuto.

Come evidente da quanto descritto, la materia del danno patrimoniale o non, quale conseguenza della commissione di un fatto lesivo, è molto articolata e complessa.

L’avvocato deve intervenire a supporto del Cliente, danneggiato o danneggiante, nella valutazione della ricorrenza dei presupposti risarcitori ed eventualmente per studiarne la corretta determinazione di carattere economico, sia che si tratti di danno patrimoniale che di danno non patrimoniale.

Cosa può fare lo Studio Legale Cermaria per risolvere il tuo caso.

Lo Studio Legale Cermaria affronta i casi di risarcimento dei danni patrimoniali e non attraverso l’intervento di avvocati esperti in materia, coadiuvati da professionisti esperti e specializzati nelle materie riguardate dalla natura del danno.

Lo Studio Legale Cermaria sceglie da sempre di creare dei veri e propri Team di lavoro, rendendo all’Assistito una tutela completa e ampia.

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