Interdetto e inabilitato: cosa dice la legge

Interdetto e inabilitato: cosa dice la legge

Quando una persona può essere interdetta o inabilitata

Indice

Tempo di lettura: 4 minuti

Interdetto e inabilitato: a chi si rivolgono tali misure

Quelli dell’interdizione e dell’inabilitazione sono due istituti disciplinati nell’ambito del diritto civile a tutela delle persone che in tutto o in parte sono prive di autonomia. 

Così recita infatti l’art. 414 Cod. civ. rubricato “Persone che possono essere interdette“: “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.”

Allo stesso modo, recita l’art. 415 Cod. civ. rubricato “Persone che possono essere inabilitate“: “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato. 

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Dal testo delle norme sopra richiamate appare evidente che il presupposto dell’operatività dei due istituti, alternativi tra loro, consiste nella abituale infermità di mente del soggetto in favore del quale si richiede la tutela. 

Ma tale infermità a seconda del grado di gravità che assume rende necessaria l’applicazione di un istituto piuttosto che dell’altro, in particolare: si applicherà l’interdizione nei casi più gravi e l’inabilitazione nei casi meno gravi

Ulteriori differenze si rinvengono nella individuazione per legge dei soggetti cui è rivolto l’istituto dell’inabilitazione, ossia a coloro che essendo affetti daprodigalità o facendo abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici, ovvero al sordo e al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto una educazione sufficiente. Nel caso in cui il sordo o il cieco non sia del tutto in grado di provvedere ai propri interessi si applica l’art. 414 Cod. civ., cioè la misura più grave di tutela.

L’interdizione: di cosa si tratta

La legge equipara l’interdetto ad un minore, privandolo del tuttodella capacità legale di agire.

La capacità di agire si acquisisce col compimento del diciottesimo anno di età e conferisce l’attitudine a compiere atti giuridici validi. 

Nonostante l’interdizione privi della capacità di agire il destinatario della misura, il giudice nel provvedimento di interdizione o in uno successivo può autorizzare l’interdetto al compimento di taluni atti, ben individuati, e comunque di ordinaria amministrazione (art. 427 Cod. civ.). 

Con l’apertura della interdizione il giudice nomina un tutore, ossia una persona che deve prendersi cura delle persona dell’interdetto, rappresentandolo in tutti gli atti civili e amministrandone i beni.

Il tutore sostituisce l’interdetto in tutti gli atti negoziali.

Il tutore come detto si sostituisce all’interdetto nel compimento di tutti gli atti afferenti alla gestione di quest’ultimo.

Fanno eccezione però i c.d. atti personalissimi che non possono essere compiuti tanto dal tutore che dall’interdetto.

Tra tali atti si ricordano il contrarre matrimonio, disporre testamento e una donazione.  

Le gravi limitazioni sopra descritte che la misura dell’interdizione pone in capo al destinatario rendono l’applicazione di tale misura una extrema ratio, da scegliere dunque solo ove l’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno non sia sufficiente a garantire la protezione dell’individuo ovvero per arrivare a tale obiettivo richiederebbe una estensione inadeguata alla natura o alla ratio della misura medesima. 

L’interdizione è pronunciata con sentenza del tribunale, che può procedere alla revoca ove vengano meno i presupposti di legge, eventualmente con conversione nella misura della amministrazione di sostegno.

Inabilitazione

L’applicazione della misura dell’inabilitazione è ormai del tutto marginale essendo stata sostituita da quella dell’amministrazione di sostegno, certamente più elastica e efficace al fine dell’adattamento alle effettive esigenze del beneficiario. 

A protezione della persona inabilitata viene nominato un curatore, che ha compiti meno ampi rispetto a quelli del tutore, tenuto conto che l’inabilitato può compiere personalmente atti di ordinaria amministrazione.

Al contrario, l’inabilitato deve avere l’assistenza del curatore ovvero l’autorizzazione del giudice per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

In ogni caso, il giudice nel provvedimento di apertura dell’inabilitazione, ovvero con provvedimenti successivi può decidere di autorizzare l’inabilitato al compimento di taluni specifici atti di straordinaria amministrazione, senza l’assistenza del curatore.

Il provvedimento che apre l’inabilitazione è racchiuso in una sentenza che deve essere annotata a margine dell’atto di nascita. Tale sentenza è soggetta a revoca quando siano venuti meno i presupposti per l’inabilitazione.

Interdizione e inabilitazione: chi può richiederle

L’interdizione e l’inabilitazione possono essere chieste da:

  • il coniuge;
  • i parenti entro il quarto grado;
  • gli affini entro il secondo grado;
  • dal pubblico ministero.

Perché richiedere l’assistenza di un avvocato

Nel caso in cui il tutore o il curatore siano chiamati a compiere atti patrimoniali nell’ambito del proprio incarico, devono prestare la massima attenzione affinché tutto avvenga conformemente alle prescrizioni di legge.

Al contrario, infatti, si tratterà del compimento di atti illegittimi e non vincolanti la persona soggetta alla misura nei confronti dei terzi, ovvero di atti che espongono a gravi responsabilità il tutore o il curatore nei confronti dell’incapace e dei terzi. 

Nella gestione di beni di incapaci l’avvocato civilista esperto in tale materia può certamente prestare l’assistenza e la consulenza necessarie adottandole alle necessità del caso concreto

condividi l'articolo

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su email
Condividi su whatsapp

Potrebbe esserti utile anche

error: Il contenuto è protetto da copyright!!