Danno non patrimoniale: può capitare di essere vittima di lesioni alla salute e di trovarsi a non saper come agire per ottenere tutela.
A seguire il vademecum per tutti coloro che ritengano di aver subito un danno, per trovare la migliore soluzione.
Introduzione
Come spiegato più ampiamente in un precedente articolo (cfr. “Danni patrimoniali e non patrimoniali”), il danno consiste in qualsiasi lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall’ordinamento.
La lesione può comportare danni di diversa natura: immediatamente consistenti in un valore economico; ovvero, afferenti a beni della vita quali il diritto alla salute.
Ove si verifichi una lesione alla salute di un individuo, il danno prenderà la connotazione del c.d. danno non patrimoniale.
Ben inteso che anche il danno non patrimoniale, al pari di quello patrimoniale, può configurare in capo a chi l’ha subito un credito risarcitorio, seppur frutto di una valutazione fondata su parametri convenzionalmente stabiliti dalla giurisprudenza o dalla legge, stante il valore non immediatamente economico del bene leso (es. il diritto alla salute).
Cos’è il danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale è la lesione dell’interesse ad ottenere o conservare beni non patrimoniali, ossia utilità per le quali non esiste un mercato.
Il diritto alla salute è un esempio di bene o valore non patrimoniale ossia di un bene per il quale non esiste un mercato.
Ma che cosa è il diritto alla salute?
Il diritto alla salute è uno dei diritti della personalità cui fa riferimento l’art. 2 Cost.
È un diritto inviolabile, fondamentale ai sensi dell’art. 32 Cost., ossia spettante a ciascun uomo per il solo fatto di essere tale e indisponibile, ma non irrinunciabile.
Il diritto alla salute è un diritto soggettivo perfetto che può essere fatto valere nei confronti di altri soggetti, tra cui lo Stato e i privati cittadini, in giudizio, ove ne ricorra la lesione, per ottenere il risarcimento del danno sofferto, ai sensi dell’art. 1173 c.c.
La violazione del diritto alla salute: il danno biologico
Una tipologia di danno derivante dalla lesione del diritto alla salute è il danno biologico.
Il danno biologico consiste nella compromissione dell’integrità psicofisica di un soggetto, tale da causare una invalidità permanente o temporanea.
L’invalidità temporanea o permanente attribuisce in capo al danneggiato il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Ma non tutte le lesioni provocano un effetto risarcibile.
Quando la lesione del diritto alla salute provoca un danno risarcibile.
Il danno biologico, ossia la conseguenza lesiva (o almeno una di queste) derivante dalla violazione del diritto alla salute, è definito dagli artt. 138 e 139 Cod. ass. come “la lesione […] all’integrità psicofisica […] che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato”.
Si capisce dunque che per potersi parlare di danno risarcibile occorre sì la lesione dell’integrità psicofisica (causa) (c.d. danno biologico), ma altresì che da questa si producano effetti negativi sulla vita della vittima (effetto).
La distinzione tra lesione psicofisica (c.d. danno biologico) e danno alla salute: conseguenze risarcitorie.
Gli effetti negativi prodotti dalla lesione dell’integrità psicofisica della persona producono in capo a quest’ultima il diritto al risarcimento del danno.
Nel caso di danno biologico, il risarcimento è uniforme per tutti i soggetti, i quali abbiano subito un egual danno e viene stabilito seguendo dei parametri convenzionalmente previsti, di natura medico legale (o barème).
Alla valutazione risarcitoria per così dire standardizzata di cui sopra, deve accompagnarsi una valutazione di carattere individuale.
Ciò in quanto è ben possibile che il singolo individuo sviluppi conseguenze dannose strettamente personali e individuali, diverse da quelle di chiunque altro, pur affetto dalla stessa patologia.
Si parla in tal caso di personalizzazione del danno.

Il danno biologico: le caratteristiche.
Il danno biologico ricorre ove si sia verificata una lesione all’integrità psico-fisica della persona comportante il peggioramento del complessivo stato di benessere ed efficienza psicofisica della stessa. È necessario altresì che la lesione sia suscettibile di valutazione, nella esistenza e gravità, secondo i parametri medico legali citati (barème).
Ai fini risarcitori alcuna rilevanza è assunta dalla capacità reddituale del danneggiato.
Trattasi, in altre parole, di una situazione di menomazione o perdita della qualità di vita del danneggiato goduta prima dell’evento lesivo, riguardante nello specifico l’integrità fisica o mentale dello stesso.
Per riassumere, il danno biologico:
- ha fondamento medico legale, dovendo essere la lesione clinicamente accertabile;
- è un danno disfunzionale, in quanto comporta un peggioramento della qualità di vita della vittima;
- è un danno areddituale, stante l’irrilevanza della contrazione reddituale subita dal danneggiato in conseguenza della lesione.
Come anticipato il danno biologico è prodotto da una lesione fisica e/o psichica subita da un soggetto.
La lesione fisica può essere sintetizzata quale alterazione funzionale prodotta sul corpo della vittima.
La lesione psichica ha una nozione più complessa ed è da sempre oggetto di innumerevoli discussioni tra gli “addetti ai lavori”.
Le scienze psichiatriche oscillano spesso nel fornire un’unica nozione di infermità mentale. Pacifica infatti l’inclusione in questa delle vere e proprie malattie mentali, per lungo tempo invece molto discussa quella dei disturbi della personalità.
Il tutto è oggi risolto in senso espansionistico, con l’accortezza di includere nel novero delle malattie mentali solo quelle scientificamente stabilite, secondo l’evoluzione da quest’ultima tracciata, e di non duplicare la liquidazione del medesimo danno.
La questione, dunque, riguarda la netta distinzione tra danno biologico e morale, ben inteso che tutte le “sofferenze” ritenute psichiatricamente rilevabili, non devono costituire al contempo una voce del danno morale.
Il danno morale.
Il danno morale è definito dalla Corte di Cassazione quale “sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale”.
Ed ancora, prosegue la Cassazione, “I pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l’incorporazione nel c.d. danno biologico. (cfr. Cass. Sez. III Civile, Ord. n. 1573/2022 del 17/05/22, Presidente Travaglino, relatore Dell’Utri)
Come fornire la prova della lesione subita.
La lesione subita perché dia diritto al risarcimento del danno deve essere provata, non essendo sufficiente fornire la prova della condotta illegittima tenuta dal danneggiante.
I danni fisici e psichici devono essere oggetto di valutazione medico legale la quale tiene conto dei barème di cui prima si è trattato.
Il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Il danno alla salute è detto omnicomprensivo in quanto nella liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale occorre tener conto di tutti i pregiudizi derivanti dalla lesione.
Costituisce motivo risarcitorio la perdita, ad esempio, della capacità di deambulare o di leggere, ma anche quella di fare una nuotata al mare, di raccogliere fiori in un campo.
E così la Corte costituzionale ha affermato il diritto al risarcimento del danno rispetto alla integralità dei riflessi prodotti dalla lesione del diritto alla salute della persona. Non risultandone escluse pertanto nemmeno la sfera spirituale della stessa, culturale e affettiva, sociale e sportiva.
Una tutela che va ben oltre quindi la semplice sfera produttiva dell’individuo, riguardando tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte cost. 18.7.1991 n. 356).
Allo stesso modo, le Sezioni Unite con le famose sentenze di San Martino del 2008 hanno statuito che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. è una categoria unitaria inclusiva tanto della sofferenza soggettiva, del turbamento dell’animo, del dolore intimo, non degenerate in forme patologiche (c.d. danno morale); quanto delle situazioni patologiche, appartenenti all’ambito definitorio del danno biologico.
Proprio per l’appartenenza sia del danno morale che del danno biologico alla medesima categoria, appunto, unitaria, del danno non patrimoniale occorre prestare attenzione ad effettuare inutili duplicazioni risarcitorie attribuendo al danno subito la duplice veste di danno biologico e morale.
Quest’ultimo è sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del biologico, ad opera del giudice, con l’utilizzo delle note tabelle, così addivenendo alla personalizzazione del danno, ossia al perfezionamento della valutazione risarcitoria ragione di aspetti caratterizzanti la lesione individualmente subita (cfr. Cass. SS.UU. nn. 26972-26975 del 2008).
Dello stesso avviso anche la “sentenza decalogo” (Cass. n. 7513 depositata il 27 marzo 2018), cui ha rinviato la più recente pronuncia Cass. Sez. III Civile Ord. 1573/2022 del 17/05/22 con la quale viene fissato in modo cristallino quale dovrà essere la procedura liquidativa.

La corretta procedura liquidativa del danno.
Come accennato, con la recente sentenza del maggio 2022, la Terza Sezione civile ha individuato con estrema chiarezza le regole da rispettare per la liquidazione del danno alla salute, ossia del risarcimento del danno non patrimoniale.
Vediamo le regole:
- accertare l’esistenza, nel caso specifico, di un eventuale concorso del c.d. danno biologico (danno dinamico-relazionale) e del danno morale;
- in caso di positivo accertamento dell’esistenza di entrambe le tipologie di danno (morale e biologico), determinare l’importo risarcitorio applicando integralmente le Tabelle di Milano. Ciò in quanto queste prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, fornendo l’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
- in caso di negativo accertamento dell’esistenza del danno morale (lo si ribadisce, accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico. Le Tabelle di Milano andranno depurate dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
- in caso di positivo accertamento del solo danno biologico e dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico) medesimo, procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella.
Consigli utili
Le informazioni e definizioni sopra rese rappresentano una estrema sintesi della complessa materia del danno non patrimoniale la quale richiede non solo conoscenze teoriche approfondite, ma altresì un’ampia esperienza pratica.
Chi ritiene di aver subito un danno alla propria salute deve affidarsi a un avvocato che sappia guidarlo nel percorso di ricostruzione dei fatti e soprattutto di organizzazione del comparto probatorio che sarà d’obbligo fornire in sede di giudizio risarcitorio.
La presenza accanto all’avvocato di figure consulenziali quali medici legali e medici specialisti nelle diverse branche della medicina è uno dei requisiti imprescindibili in fase di selezione del legale di fiducia.
Per tale ragione, lo Studio Legale Cermaria da anni opera nel settore favorendo l’affidamento dei casi di risarcimento del danno non patrimoniale ad un Team di professionisti guidati dall’avvocato esperto in materia.