Danno morale al lavoratore: la Cassazione dice sì quanto sussiste lo stravolgimento delle abitudini di vita.
Danno morale e danno biologico
In tema di danno morale e danno biologico, la Cassazione, Sezione Lavoro, con l’Ordinanza n. 19621 del 17.06.2022, afferma il principio di diritto secondo cui va riconosciuto il danno morale al lavoratore quando subisce, dal rapporto lavorativo, uno stravolgimento delle abitudini di vita, sulla scorta dell’ormai incontestabile autonomia risarcitoria del danno morale rispetto a quello biologico documentato.
Ma vi è di più, infatti, la Corte prende posizione e detta le regole probatorie alla base dell’accertamento del danno morale subito dal lavoratore.
Secondo la Corte al lavoratore, costretto a svolgere la propria attività lavorativa in un ambiente insalubre che quotidianamente ne mette in pericolo l’incolumità, deve attribuirsi la possibilità di provare il danno morale conseguente attraverso il regime delle presunzioni.
Questo l’ulteriore e fondamentale passaggio della pronuncia in esame: l’aver ribadito che la paura di ammalarsi possa essere provata attraverso le presunzioni e così il danno morale.
Come si prova il Danno morale
La censura della sentenza di appello nasce proprio da tale assunto.
La Cassazione ricorda, infatti, la fondamentale sentenza a Sezioni Unite che afferma l’autonomia del danno morale (quale turbamento psichico (patemi d’animo e sofferenze), da quello biologico (SS.UU. n. 2515/2002), cui correttamente si riporta la Corte di merito nella sentenza censurata, ma altresì l’orientamento ormai indiscusso (Cass. SS.UU. 26972/2008), della raggiungibilità della prova del danno morale, al pari del danno non patrimoniale nel cui novero il primo deve ricondursi, attraverso il ragionamento inferenziale, ossia attraverso presunzioni, erroneamente non seguito nella pronuncia di appello.
Non occorrono secondo la Suprema Corte prove dirette circa lo stato di turbamento e l’esistenza di stati patologici a questo connessi, quali malattie psicosomatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento.
Basti ricordare, d’altra parte, che -a voler pensare diversamente- il diritto ad ottenere il risarcimento del danno morale resterebbe lettera morta, proprio per la natura della lesione in parola consistente in un turbamento interiore, in un patema d’animo.
Come tutte le sofferenze di tal fatta, il danno morale, diversamente da quello biologico, sfugge, infatti, alla rilevazione scientifica, salvo assuma una connotazione di particolare gravità.
Queste le ragioni per cui la Suprema Corte afferma che l’accertamento del danno morale possa fondarsi sull’applicazione del metodo inferenziale-presuntivo (Cass. 8546/2008; 13754/2006; 11001/2003), rinviando a nozioni di comune esperienza che tengano conto della natura e entità delle immissioni sofferte dal danneggiato.
È viziata dunque la sentenza che non tenga conto degli elementi indiziari in parola, sulla scorta della asserita necessità di fornire prova diretta del danno causato dal grave sconvolgimento dello stile di vita, e che dunque non accede nemmeno alla valutazione delle circostanze allegate alla luce delle nozioni di comune esperienza.

Cosa deve concretamente fare il lavoratore
È decisivo, dunque, che il lavoratore deduca e alleghi, ossia introduca nel giudizio -come diligentemente fatto dal lavoratore ricorrente- le specifiche circostanze di cui il Giudice debba tener conto, che indichino per quanto in via indiziaria gli estremi della sofferenza provata.
Il Giudice infatti su queste dovrà svolgere la propria valutazione, anche attenendosi alle massime di esperienza.
Seguendo il tema oggetto della pronuncia in esame, possono individuarsi circostanze quali:
- la conoscenza dell’insicurezza dei luoghi di lavoro, ossia di essere esposto ad agenti morbigeni;
- le gravi patologie diagnosticate a molti colleghi di lavori e il decesso di molti di questi;
- la sottoposizione a continui controlli medici ed esami clinici, con un conseguente continuo ripensare alla possibilità di ammalarsi e poi morire.
Le suddette circostanze seppur certamente specifiche del caso in esame, potranno infatti essere utilizzate da ciascun lavoratore quale esempio per un primo approfondimento del proprio caso.
Il grave sconvolgimento dello stile di vita: un danno autonomamente risarcibile
Ne deriva evidentemente una patente lesione -autonoma rispetto al danno biologico- di diritti inviolabili della persona, data dal grave sconvolgimento dello stile di vita e dalla forte limitazione della libera e piena esplicazione delle proprie abitudini quotidiane.
Tutti diritti ed interessi cui è apprestata specifica tutela costituzionale (artt. 2, 3 e 32 Cost.), rafforzata anche da previsioni sovranazionali come l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (SS.UU. 2611/2017).