Amministrazione di sostegno rendiconto – Come anticipato in altri nostri contributi dedicati alla delicata materia di cui si discorre, quella dell’amministrazione di sostegno è una misura adottata a protezione delle persone più deboli.
Trattasi di persone che soffrono di una limitazione nella capacità di agire, anche temporanea o parziale, e che pertanto necessitano che un soggetto terzo agisca nel loro interesse avendone i poteri riconosciuti dal Tribunale, sia per quanto attiene l’ordinaria amministrazione, sia per taluni atti di straordinaria amministrazione.
I poteri di intervento dell’amministratore di sostegno sono individuati dal Giudice Tutelare, Del Tribunale competente, tenuto conto delle effettive esigenze di tutela e assistenza dell’amministrato.
Dunque, siffatti poteri possono variare da un caso all’altro.
Tale circostanza è esempio tipico di come la misura dell’amministrazione di sostegno si caratterizzi e differenzi per l’ampia elasticità e capacità di adattamento al caso concreto, al contrario dei tipici istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.
Cos’è il rendiconto
Veniamo ora al tema principale di tale contributo, ossia al rendiconto che l’amministratore di sostegno deve redigere e depositare annualmente per consentire al Giudice tutelare nominato di verificare l’andamento della gestione.
Molti tribunali mettono a disposizione degli amministratori di sostegno modelli di rendiconto, formulati sulla base delle prassi ivi affermate, pur se l’adozione di tali format non è obbligatoria.
Ciò posto ciascun amministratore di sostegno potrà decidere di predisporre il rendiconto seguendo un proprio schema.
Come si redige il rendiconto
Sia che l’amministratore voglia affidarsi ai modelli di rendiconto offerti dai Tribunali, sia che voglia adottare un proprio schema di redazione, è bene che nel documento non manchi l’indicazione di talune voci.
Certamente, una delle voci fondamentali è quella riguardante il patrimonio dell’amministrato all’inizio dell’anno di gestione cui il rendiconto amministratore di sostegno si riferisce.
Pertanto, l’amministratore di sostegno dovrà farsi specifica indicazione, tra le altre, dei conti correnti attivi e delle somme in essi depositate; delle somme investite; del patrimonio immobiliare di cui l’amministrato è titolare, così come dei beni mobili registrati allo stesso riconducibili.
Effettuata una corretta “fotografia” dello stato patrimoniale iniziale (rispetto al periodo di gestione, si ribadisce), occorrerà poi indicare le voci di entrate e di uscita di denaro.
In particolare, la voce di entrata deve tener conto dell’accredito di stipendi, di pensioni, di indennità, di sussidi; canoni di locazione; lasciti ereditari e di ogni ulteriore introito.
In quanto alle uscite, certamente tra queste vanno annoverate le spese per il mantenimento della persona amministrata, ossia per le necessità quotidiane della stessa; per il vitto e per l’alloggio, spese per utenze e servizi di cui beneficia; spese per farmaci e mediche; spese per eventuale assistenza domiciliare, sanitaria o non; spese per l’acquisto di beni.
Occorrerà poi che ogni voce di entrata e di uscita sia dimostrata tramite il deposito in allegato al rendiconto di ricevute, scontrini, documenti bancari (estratti conto), contratti e altra documentazione ritenuta utile ed in possesso dell’amministratore.

Come si deposita il rendiconto
Il rendiconto può essere depositato personalmente dall’amministratore nel fascicolo cartaceo della procedura tenuto presso la cancelleria del Giudice tutelare nominato, mediante accesso agli uffici competenti.
In alternativa, l’amministratore può incaricare un avvocato perché effettui il summenzionato deposito mediante sistema telematico.
Il rendiconto va presentato, mediante deposito nel fascicolo, entro 60 giorni che decorrono dalla chiusura del periodo di gestione da calcolarsi sempre facendo riferimento al giorno dell’assunzione dell’incarico.
Il controllo del Giudice tutelare
Il Giudice tutelare controlla il rendiconto finale presentato dall’amministratore e qualora tale valutazione dia esito positivo ne effettua l’approvazione mediante apposizione di un visto.
Il Giudice tutelare prima di esprimersi sul rendiconto può chiedere chiarimenti all’amministratore, convocandolo in udienza (art. 44 disp. Att. Cod. civ. il Giudice può convocare in qualsiasi momento l’amministratore ove ritenga di effettuare controlli sulla gestione), ovvero chiedendo il deposito di ulteriori documenti o di chiarimenti.
In caso di richiesta di ulteriore deposito di documenti o chiarimenti il Giudice concede un termine per la trasmissione nel fascicolo.
Se il controllo effettuato sul rendiconto dal Giudice tutelare non dà esito positivo, l’amministratore può essere sollevato dall’incarico e sostituito da diverso soggetto.
Il controllo del Giudice tutelare, ove ricorra l’ipotesi, è esteso anche all’istanza di riconoscimento di un’indennità in favore dell’amministratore.
Il Giudice tutelare in tale ipotesi valuta le entrate e le uscite patrimoniali, risultando dunque fondamentale quanto rendicontato, al fine di comprendere la sostenibilità della spesa e la proporzione rispetto alle attività gestorie compiute.
Evidentemente a tal fine è fondamentale quanto comunicato al Giudice tutelare nella relazione annuale dell’amministratore di sostegno.
Il rendiconto deve essere approvato per iscritto in particolare nei casi in cui l’amministratore abbia richiesto il riconoscimento in proprio favore dell’indennità.
In tale ambito, qualora si voglia procedere autonomamente senza l’ausilio di un avvocato esperto, è utile avere accesso a della modulistica per evitare errori di compilazione e per avere una traccia su cui lavorare.