Codice del Terzo Settore: guida completa

Indice

Il Codice del Terzo Settore: di cosa si tratta

Il Codice del Terzo Settore introdotto con Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. ha riformato e riorganizzato la disciplina in materia di Terzo Settore, sia negli aspetti civilistiche che in quelli fiscali, così definendone l’esatto perimetro.

Che cos’è il Terzo Settore

Il Terzo Settore è un insieme di enti privati che costituiscono un sistema sociale ed economico che si affianca a quello statale e a quello originante dal mercato al fine di intervenire a beneficio degli interessi della comunità.

Il Terzo Settore condivide con il sistema pubblico lo svolgimento di attività per la comunità, con il sistema di mercato l’operatività di enti privati.

Per fare un esempio, gli enti del Terzo Settore operano a beneficio e supporto di persone disabili, attraverso l’offerta di servizi socio-assistenziali, sanitari, nonché a tutela dell’ambiente.

Può riscontrarsi l’intervento degli enti del Terzo Settore anche nella gestione di servizi dedicati al welfare istituzionale.

Enti del Terzo Settore come possono aiutare

Quali Enti fanno parte del Terzo Settore

Perché un ente possa entrare a far parte del Terzo Settore deve presentare determinati requisiti, tra cui essere come anticipato un ente privato e che agisca senza scopo di lucro, in attività di interesse generale (determinate dalla legge), con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È altresì necessario che l’ente sia iscritto nell’apposito Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Per completezza si riporta il testo del D.lgs. che definisce cosa si intenda per enti del Terzo Settore:

“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni  di  volontariato, le associazioni di promozione  sociale,  gli  enti  filantropici,  le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni,  riconosciute  o  non riconosciute, le fondazioni e gli altri  enti  di  carattere  privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento,  senza  scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità  sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione  volontaria  o  di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità  o  di produzione o scambio di beni o  servizi,  ed  iscritti  nel  registro unico nazionale del Terzo settore”

Enti senza scopo di lucro: cosa si intende

È bene chiarire che quando si discorre di enti senza scopo di lucro non si vuole intendere che non possano ricavare profitti perché sussista siffatta condizione, bensì che siffatti profitti siano reinvestiti a beneficio della attività istituzionale svolta. Ciò che non è possibile quindi è che siffatti profitti vengano reinvestiti tra i membri dell’ente.

Ciò consente evidentemente che tra gli enti del Terzo settore facciano parte anche le imprese sociali, le cooperative e anche semplici associazioni che svolgono attività commerciale.

Enti no profit

Idea comune è quella che il no profit rappresenti un insieme di enti del tutto sovrapponibili a quello del Terzo Settore, ma ciò non è corretto.

Basti osservare che seppur nel no profit vi siano enti privati operanti che svolgono attività in ambiti simili a quelli del Terzo Settore, in realtà perché vi sia l’inclusione dei primi nel settore in parola occorre che rispettino determinati requisiti di legge quali la finalità di interesse sociale nell’attività svolta.

No profit come funziona

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore costituisce il cuore della riforma ETS. È previsto che confluiscano in tale Registro tutti gli enti no profit tutelati dal legislatore e legittimati ad accedere ai benefici fiscali, sociali ed economici previsti dalla normativa.

Il D.M. n. 106/2020, all’art.7 prevede che l’iscrizione nel RUNTS ha effetto “costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS”.

Potranno iscriversi al RUNTS le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale, gli Enti filantropici, le Imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le Reti associative, le Società di mutuo soccorso.

La gestione del RUNTS avverrà su piano nazionale e integrata da uffici territoriale, regionali e provinciali.

Lo scopo è quello di costituire un Registro contenete informazioni omogenee e predefinite, riguardanti ogni associazione ad esso iscritta.

Un ente che ha intenzione di far parte del Terzo Settore ed utilizzare l’acronimo atto a configurare la propria identità di associazione deve risultare iscritto al RUNTS.

Il succitato art. 7 del d.l 106/2020 sottolinea altresì che “nei casi previsti dall’articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l’iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalità giuridica”.

L’utilizzo dell’acronimo ETS e della locuzione “Ente del Terzo settore” è consentito esclusivamente agli enti iscritti alla sezione di cui all’articolo 46 comma 1, lettera g) del Codice.

Le domande più frequenti che ci vengono rivolte

In materia di Terzo Settore spesso ci vengono rivolte domande relative ai presupposti per la definizione di ente quale appartenente al Terzo Settore, in particolare a seguito della riforma introdotta con d.lgs. 117/2021, ciò al fine di comprendere i requisiti costitutivi di un ETS ovvero perché ove l’ente sia stato già costituito possa assumere siffatta denominazione.

Al quesito di cui sopra, seguono molto spesso domande volte a comprendere quali siano i controlli cui l’ente sia assoggettato per l’acquisizione di tale titolo e quale sia l’autorità a ciò deputata.

Genera altresì molti dubbi la modalità per addivenire all’iscrizione dell’ente nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Altrettanto frequente giunge la richiesta di approfondire quale sia il futuro degli enti che non entrino a far parte del Terzo Settore, ossia che scelgano di non iscriversi al RUNTS o non abbiano i requisiti per farlo.

Al netto delle domande di carattere definitorio e volte a comprendere quale sia l’esito in termini concreti della Riforma in vigore, spesso chi ci contatta ha necessità di assistenza e consulenza nella gestione della vita dell’ente, in ambito civilistico con la predisposizione di corretti Statuti e atti costitutivi, nonché attraverso la supervisione sulle attività degli organi dell’ente, con la predisposizione di atti interni quali delibere, ordinanze e regolamenti.

L’aspetto contrattualistico, come giuslavoristico, sono altrettanto oggetto di specifico intervento anche per la peculiarità delle regole che vigono in materia e così specifica assistenza viene richiesta nella Gestione dei rapporti con i soci-lavoratori-volontari, così come con la Pubblica Amministrazione, ove debbano stipularsi convenzioni, contratti di appalto, concessioni e accreditamenti.

È altrettanto fondamentale per i Clienti che ci contattano ricevere assistenza fiscale, per prevenire eventuali contestazioni, strutturando e prescegliendo una qualifica e un regime fiscale idonei, trattandosi di materia che in tale ambito assume caratteristiche di assoluta peculiarità.

Funzionamento enti del terzo settore

Conclusioni

La disamina sopra proposta costituisce solo un breve cenno della articolata e complessa materia del Terzo Settore e del no profit, certamente però rende possibile comprendere quali siano l’assistenza che uno Studio esperto in ambito di Terzo Settore e di no profit debba garantire al Cliente.

Inevitabile è infatti che lo Studio presti specifica assistenza nell’iter di adeguamento dell’Ente alla riforma del Terzo Settore.

Al contempo, fondamentale è l’apporto prestato in fase costitutiva dell’Ente, attraverso la predisposizione di adeguati atti costitutivi e statuti, ovvero durante la vita dell’ente, anche attraverso la modifica di detti atti costitutivi e statutari.

Fondamentale guida è quella del professionista in fase di iscrizione dell’Ente negli appositi registri e di acquisizione della personalità giuridica, così come in merito a problematiche relative alla governance ed ai rapporti tra gli organi dell’Ente.

In ultimo, si ritiene imprescindibile la valutazione delle operazioni straordinarie che si renda necessario attuare, quali per esempio fusioni, trasformazioni e scissioni.

Il supporto che un avvocato esperto può dedicare all’Ente si rivela essere uno strumento di prevenzione dall’insorgenza di problematiche di carattere legale che, non solo potrebbero comportare tanto inutili quanto dispendiose controversie, ma altresì minare la reputazione dell’Ente medesimo che, anche in ragione del particolare ambito in cui interviene, è interessato a mantenerne un livello alto. 

Stesura dei contratti di lavoro

si tratta di una tipica attività affidata al consulente legale giuslavorista che nello svolgimento terrà conto delle norme di carattere generale di diritto del lavoro,

Leggi Tutto »